La forma scritta nei contratti bancari rappresenta un requisito essenziale per la validità del rapporto tra banca e cliente. L’art. 117 del Testo Unico Bancario prevede infatti che i contratti siano redatti per iscritto e che un esemplare venga consegnato al cliente.
Quando il contratto non viene prodotto, oppure quando il correntista contesta in modo specifico di non aver mai sottoscritto un valido documento contrattuale, il tema diventa decisivo: chi deve provare l’esistenza del contratto? Il cliente o la banca?
Con la sentenza n. 1007 pubblicata il 22 gennaio 2026, il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVI Civile, ha affrontato proprio questo profilo, offrendo un’indicazione molto rilevante in materia di ripetizione dell’indebito bancario, nullità del contratto e ricostruzione econometrica del saldo.
La decisione conferma un principio importante: se il correntista deduce il difetto di forma scritta del contratto bancario, non può essergli imposto di provare un fatto negativo, cioè l’inesistenza del contratto. In presenza di una contestazione specifica, spetta alla banca dimostrare la validità delle condizioni applicate producendo il documento scritto.
Il caso: tre conti correnti senza contratto prodotto
La vicenda esaminata dal Tribunale di Roma riguardava tre distinti rapporti di conto corrente, accesi tra il 1994 e il 2006 e successivamente estinti.
Il correntista aveva agito nei confronti della banca chiedendo la restituzione delle somme che riteneva indebitamente addebitate nel corso dei rapporti. Prima del giudizio, aveva formulato una richiesta documentale ai sensi dell’art. 119 TUB, chiedendo alla banca di consegnare la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti.
La richiesta era rimasta senza riscontro utile. In sede giudiziale, il cliente aveva quindi contestato la mancata produzione dei contratti originari e aveva sostenuto che non risultassero sottoscritti validi contratti scritti contenenti le condizioni economiche applicate.
A supporto della domanda, il correntista aveva prodotto una perizia econometrica di parte, finalizzata alla ricostruzione dei rapporti e all’individuazione delle somme indebitamente trattenute.
La banca, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Il Giudice disponeva quindi una Consulenza Tecnica d’Ufficio contabile per ricostruire i rapporti di dare e avere.
Art. 117 TUB: perché la forma scritta è essenziale
L’art. 117 TUB stabilisce che i contratti bancari devono essere redatti per iscritto. La forma scritta non è un semplice adempimento formale, ma una garanzia di trasparenza per il cliente.
Il contratto scritto consente infatti di verificare:
- quali tassi siano stati pattuiti;
- quali commissioni siano state applicate;
- quali spese siano state concordate;
- se vi siano clausole di capitalizzazione;
- se siano state previste commissioni di massimo scoperto;
- quali condizioni economiche regolassero effettivamente il conto.
In mancanza di un contratto scritto, la banca non può pretendere di applicare condizioni economiche convenzionali non provate. Il problema diventa ancora più rilevante nei rapporti di conto corrente di lunga durata, nei quali gli addebiti possono essersi stratificati per anni attraverso interessi, commissioni, spese e capitalizzazioni.
L’onere della prova nella ripetizione dell’indebito bancario
Nelle azioni di ripetizione dell’indebito bancario, la regola generale prevede che sia il correntista ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della domanda.
In linea ordinaria, il cliente deve quindi dimostrare:
- l’esistenza del rapporto bancario;
- i pagamenti eseguiti;
- gli addebiti contestati;
- l’indebito di cui chiede la restituzione;
- la ricostruzione del saldo.
Tuttavia, il Tribunale di Roma distingue con attenzione il caso in cui il correntista non si limiti a contestare singole clausole, ma deduca in modo specifico la mancata stipulazione per iscritto del contratto bancario.
In questa ipotesi, non si può pretendere che il cliente produca un documento che sostiene non essere mai esistito. Sarebbe una prova negativa, difficilmente esigibile e contraria al corretto riparto dell’onere probatorio.
La prova negativa non può gravare sul correntista
Il passaggio centrale della pronuncia riguarda proprio l’impossibilità di imporre al correntista la prova dell’inesistenza del contratto.
Se il cliente afferma di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente ma di non aver mai sottoscritto un valido contratto scritto, non può essere onerato della produzione del contratto mancante.
In questo scenario, l’onere si sposta sulla banca. È l’istituto di credito, infatti, che ha interesse a dimostrare la validità delle condizioni economiche applicate nel corso del rapporto.
La banca, per evitare le conseguenze della nullità, deve quindi fornire la prova positiva dell’esistenza del contratto scritto e delle condizioni pattuite. Se non lo fa, le condizioni applicate nel tempo restano prive di valido fondamento documentale.
Contumacia della banca: quali effetti nel giudizio
Nel caso deciso dal Tribunale di Roma, la banca non si è costituita in giudizio.
La contumacia della banca non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti allegati dal correntista, ma produce conseguenze importanti quando l’istituto non assolve l’onere probatorio che grava su di esso.
Se il cliente contesta specificamente il difetto di forma scritta e la banca non produce i contratti, il giudice non ha elementi per ritenere validamente pattuite le condizioni economiche applicate.
Nel caso esaminato, la mancata costituzione della banca ha impedito all’istituto di dimostrare l’esistenza dei contratti originari. Da qui la declaratoria di nullità per difetto di forma scritta ai sensi dell’art. 117 TUB.
Nullità per difetto di forma scritta: effetti sul rapporto bancario
La nullità per difetto di forma scritta è una delle ipotesi più rilevanti nel contenzioso bancario.
Quando manca il contratto scritto, vengono meno le condizioni economiche che la banca sostiene di aver applicato sulla base della pattuizione contrattuale. Questo può incidere su tutte le principali voci del rapporto.
In particolare, possono essere oggetto di eliminazione dal ricalcolo:
- interessi convenzionali;
- commissioni di massimo scoperto;
- spese periodiche;
- commissioni di affidamento;
- commissioni di messa a disposizione fondi;
- capitalizzazioni;
- oneri accessori;
- competenze non validamente pattuite.
Il rapporto deve quindi essere ricostruito con criteri diversi da quelli originariamente applicati dalla banca.
Differenza tra nullità del comma 3 e comma 4 dell’art. 117 TUB
Un aspetto molto importante della sentenza riguarda la distinzione tra le diverse ipotesi di nullità previste dall’art. 117 TUB.
Non tutte le nullità producono gli stessi effetti sul ricalcolo del rapporto.
La nullità per difetto assoluto di forma scritta, riconducibile all’art. 117, comma 3, TUB, riguarda il caso in cui manchi il documento contrattuale scritto. In questa ipotesi, viene meno la base negoziale su cui la banca fonda l’applicazione delle condizioni economiche.
Diversa è l’ipotesi in cui il contratto esista, ma non indichi correttamente il tasso, rinvii agli usi o presenti clausole economiche indeterminate. In questi casi viene in rilievo l’art. 117, comma 4, TUB, con possibile applicazione dei tassi sostitutivi previsti dal comma 7.
La differenza è decisiva anche dal punto di vista econometrico, perché incide sul criterio di ricalcolo del saldo.
Quando non si applica il tasso sostitutivo BOT
Il Tribunale di Roma ha chiarito che il cosiddetto tasso sostitutivo BOT non trova applicazione automatica in ogni ipotesi di nullità bancaria.
Il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7, TUB riguarda le ipotesi in cui il contratto esista, ma presenti vizi relativi all’indicazione delle condizioni economiche, come la mancata indicazione del tasso o il rinvio agli usi.
Diverso è il caso del difetto assoluto di forma scritta. Se manca il contratto, non si tratta di sostituire una clausola nulla all’interno di un valido documento negoziale, ma di prendere atto della mancanza della forma richiesta dalla legge.
In questa ipotesi, il ricalcolo non passa attraverso i tassi BOT, ma attraverso una ricostruzione più radicale del rapporto, con eliminazione delle condizioni convenzionali non provate.
Ricalcolo del saldo: interessi legali e capitalizzazione semplice
Nel caso di difetto di forma scritta, il ricalcolo del saldo deve essere effettuato secondo criteri rigorosi.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio ha ricostruito i rapporti espungendo le condizioni economiche non validamente pattuite e applicando un criterio fondato sui soli interessi legali.
Il ricalcolo deve quindi considerare:
- eliminazione degli interessi convenzionali;
- eliminazione delle commissioni non pattuite;
- eliminazione delle spese non documentate;
- eliminazione della commissione di massimo scoperto;
- eliminazione della capitalizzazione composta;
- applicazione del tasso legale semplice;
- ricostruzione dell’intera serie storica del conto.
Questo metodo può ribaltare radicalmente il saldo apparente del conto corrente. Un rapporto storicamente considerato a debito può trasformarsi, dopo la ricostruzione, in un saldo a credito del correntista.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il ricalcolo ha determinato un saldo complessivo a favore del cliente pari a 95.612,95 euro, con condanna della banca alla restituzione delle somme, oltre interessi legali dalla domanda.
Perché gli estratti conto sono decisivi
Anche quando manca il contratto, la ricostruzione del rapporto richiede un’analisi puntuale degli estratti conto.
Gli estratti conto consentono di verificare l’andamento del rapporto nel tempo, gli addebiti applicati, gli interessi conteggiati, le commissioni, le spese e le movimentazioni.
Nel contenzioso bancario, la completezza della documentazione contabile è fondamentale. In presenza di lacune, il consulente deve adottare criteri di ricostruzione coerenti, verificabili e compatibili con le indicazioni giurisprudenziali.
Per questo motivo, l’analisi econometrica non può limitarsi a una stima approssimativa. Deve ricostruire in modo tecnico l’intera sequenza del rapporto, distinguendo tra somme effettivamente movimentate e somme addebitate sulla base di condizioni non provate.
L’importanza dell’istanza ex art. 119 TUB
Prima di agire in giudizio, il correntista può richiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto ai sensi dell’art. 119 TUB.
Questa richiesta è importante perché consente di acquisire contratti, estratti conto, scalari, comunicazioni periodiche e documenti necessari alla verifica del rapporto.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il correntista aveva formulato una richiesta documentale preventiva, rimasta senza riscontro utile. Questo elemento ha rafforzato la posizione processuale del cliente, dimostrando il tentativo di ottenere dalla banca la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto.
La richiesta ex art. 119 TUB è quindi uno strumento essenziale nella fase preliminare del contenzioso bancario, soprattutto quando il cliente non dispone più dei contratti originari o degli estratti conto completi.
Cosa deve provare la banca
Quando il correntista contesta il difetto di forma scritta, la banca deve dimostrare l’esistenza del contratto e la validità delle condizioni applicate.
In particolare, l’istituto dovrebbe produrre:
- il contratto originario di conto corrente;
- eventuali aperture di credito;
- modifiche contrattuali successive;
- documenti di sintesi;
- condizioni economiche sottoscritte;
- pattuizioni su interessi, spese e commissioni;
- eventuali clausole di capitalizzazione;
- comunicazioni di variazione condizioni;
- prova della consegna del contratto al cliente.
Se questa documentazione manca, diventa difficile sostenere la legittimità degli addebiti applicati nel tempo.
Cosa deve fare il correntista
Il correntista che intende contestare il rapporto bancario deve raccogliere tutta la documentazione disponibile e ricostruire con precisione la storia del conto.
Sono particolarmente utili:
- estratti conto;
- scalari;
- riassunti competenze;
- lettere della banca;
- comunicazioni di affidamento;
- contratti eventualmente disponibili;
- richieste ex art. 119 TUB;
- risposte o mancati riscontri della banca;
- documentazione relativa alla chiusura del conto;
- eventuali decreti ingiuntivi o atti di recupero;
- perizia econometrica di parte.
La contestazione deve essere specifica. Non basta affermare genericamente che la banca ha applicato interessi illegittimi. Occorre indicare quali documenti mancano, quali condizioni sono contestate e quale effetto economico producono sul saldo.
Il ruolo della perizia econometrica
La perizia econometrica è fondamentale nei giudizi di ripetizione dell’indebito bancario.
Serve a trasformare la documentazione bancaria in una ricostruzione numerica chiara, verificabile e replicabile. Nei casi di difetto di forma scritta, la perizia consente di stimare l’impatto dell’eliminazione delle condizioni economiche non pattuite e di individuare il saldo corretto.
L’attività tecnica può riguardare:
- ricostruzione dell’intera movimentazione del conto;
- eliminazione degli interessi convenzionali;
- eliminazione di CMS e commissioni;
- eliminazione delle spese non pattuite;
- ricalcolo al tasso legale semplice;
- verifica delle capitalizzazioni;
- ricostruzione dei saldi intermedi;
- gestione delle lacune documentali;
- determinazione del saldo finale;
- quantificazione dell’indebito ripetibile.
Senza un’analisi tecnica accurata, il rischio è quello di non riuscire a dimostrare l’effettivo impatto economico della nullità.
Difetto di forma scritta e rapporti bancari risalenti
Il tema del difetto di forma scritta assume particolare rilievo nei rapporti bancari più risalenti.
Molti conti correnti accesi negli anni Novanta o nei primi anni Duemila presentano documentazione incompleta, contratti non reperiti, aperture di credito non formalizzate o condizioni economiche ricostruite solo attraverso estratti conto e riassunti competenze.
Questo non significa che ogni rapporto risalente sia automaticamente nullo. Tuttavia, in presenza di una specifica contestazione, la banca deve essere in grado di dimostrare l’esistenza della pattuizione scritta.
L’assenza del contratto può incidere in modo molto rilevante sulla ricostruzione del saldo, soprattutto quando nel corso degli anni siano stati applicati interessi elevati, commissioni di massimo scoperto e capitalizzazioni periodiche.
Attenzione agli automatismi: serve sempre una verifica caso per caso
La sentenza del Tribunale di Roma offre un’indicazione importante, ma non autorizza letture automatiche o generalizzate.
Non ogni incompletezza documentale comporta necessariamente l’azzeramento di tutti gli addebiti. Occorre distinguere tra:
- assenza totale del contratto;
- contratto esistente ma incompleto;
- mancanza di alcune pattuizioni;
- clausole nulle o indeterminate;
- difetto di produzione in giudizio;
- documentazione bancaria parziale;
- lacune negli estratti conto.
Ogni situazione richiede una valutazione autonoma. Il punto decisivo è capire quale sia il vizio contestato e quale documentazione sia effettivamente disponibile.
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Numetrica non svolge attività legale, ma fornisce un supporto tecnico-peritale alla corretta ricostruzione econometrica del rapporto bancario.
Conclusione: senza contratto scritto la banca deve provare le condizioni applicate
La sentenza del Tribunale di Roma conferma un principio di grande rilievo nel contenzioso bancario: quando il correntista contesta specificamente il difetto di forma scritta del contratto, non può essergli imposto di dimostrare l’inesistenza del documento. È la banca che deve provare l’esistenza del contratto e la validità delle condizioni applicate.
Se questa prova manca, gli addebiti fondati su condizioni convenzionali non documentate possono essere eliminati dal ricalcolo del saldo. Interessi, commissioni, spese e capitalizzazioni devono essere verificati alla luce della documentazione disponibile e del tipo di nullità contestata.
Per questo motivo, nei giudizi di ripetizione dell’indebito bancario, l’analisi tecnica è decisiva. Solo una ricostruzione econometrica completa consente di quantificare correttamente l’impatto della nullità e di individuare l’eventuale saldo a credito del correntista.
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