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12 Agosto 2026

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Abusiva concessione del credito, Orientamenti EBA e unbankability: il nuovo rischio per banche e imprese

L’abusiva concessione del credito è uno dei temi più rilevanti nel contenzioso bancario e nelle procedure concorsuali. La questione riguarda i finanziamenti erogati a imprese già in stato di crisi, prive di reali prospettive di risanamento o incapaci di restituire il credito ricevuto secondo criteri ordinari di sostenibilità economico-finanziaria.

Nel 2026 la Corte di Cassazione è tornata più volte su questo tema, offrendo indicazioni importanti sugli effetti civilistici e concorsuali dei finanziamenti concessi in assenza di una corretta valutazione del merito creditizio. In particolare, le ordinanze della Prima Sezione Civile n. 19302 dell’11 giugno 2026 e n. 7134 del 25 marzo 2026 hanno riacceso il dibattito sulla possibile nullità del contratto di finanziamento, sull’irripetibilità delle somme erogate e sul ruolo della banca nella prosecuzione artificiale dell’attività di imprese già compromesse.

Il tema non riguarda soltanto gli istituti di credito. Coinvolge direttamente amministratori, sindaci, revisori, commercialisti, curatori, imprese e professionisti chiamati a valutare la tenuta finanziaria dell’azienda. In un sistema sempre più fondato su tracciabilità, adeguati assetti e analisi prospettica dei flussi, l’accesso al credito non può più essere considerato un fatto meramente formale.

Che cosa si intende per abusiva concessione del credito

Si parla di abusiva concessione del credito quando una banca o un intermediario finanziario eroga nuova finanza a un’impresa che si trova già in una situazione di crisi grave, insolvenza o decozione, senza che vi siano ragionevoli prospettive di risanamento.

Il finanziamento, in questi casi, può produrre un effetto distorsivo: invece di sostenere una reale continuità aziendale, può ritardare l’emersione della crisi, aggravare il dissesto, aumentare il passivo e danneggiare gli altri creditori.

Il problema non è la concessione del credito in sé. Una banca può legittimamente finanziare un’impresa in difficoltà se esistono dati oggettivi, piani attendibili e prospettive concrete di recupero. L’anomalia nasce quando il finanziamento viene concesso “al buio”, senza una reale istruttoria, oppure quando l’operazione appare funzionale a spostare il rischio dalla banca ad altri soggetti, come creditori, fornitori, procedure concorsuali o garanzie pubbliche.

Cassazione 2026: il finanziamento abusivo può incidere sulla validità del contratto

Per molto tempo l’abusiva concessione del credito è stata letta soprattutto come fonte di responsabilità risarcitoria. In questa prospettiva, la banca poteva essere chiamata a rispondere dei danni causati dall’erogazione imprudente, ma il contratto di finanziamento restava generalmente valido.

Le pronunce più recenti della Cassazione hanno però rafforzato un diverso orientamento: in presenza di determinate condizioni, l’abusiva concessione del credito può avere effetti anche sulla validità del contratto.

Il punto centrale è la qualificazione del finanziamento come possibile reato-contratto. Quando la stipulazione del contratto di finanziamento costituisce lo strumento attraverso cui si realizza una condotta penalmente rilevante, come l’aggravamento del dissesto o il ricorso abusivo al credito, può porsi il tema della nullità ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative.

Si tratta però di una valutazione che non può essere automatica. Occorre verificare, caso per caso, se sussistano tutti gli elementi necessari: stato di crisi dell’impresa, consapevolezza della banca, assenza di ragionevoli prospettive di rimborso, aggravamento del dissesto e collegamento causale tra finanziamento e danno alla massa dei creditori.

Il confine tra illecito risarcitorio e nullità del finanziamento

Uno degli aspetti più delicati riguarda il confine tra semplice responsabilità risarcitoria e nullità del contratto.

Non ogni finanziamento concesso a un’impresa in difficoltà è nullo. Non basta che l’azienda fosse in crisi o che il finanziamento si sia rivelato successivamente non rimborsabile. La nullità del contratto rappresenta una conseguenza più grave, che richiede un accertamento rigoroso.

La banca può essere chiamata a rispondere sul piano risarcitorio se ha violato i doveri di prudenza, correttezza e sana gestione del credito. La nullità, invece, può emergere quando il contratto diventa esso stesso il mezzo attraverso cui si realizza una condotta illecita qualificata, come la prosecuzione artificiale di un’impresa ormai decotta o l’aggravamento consapevole del dissesto.

Per questo motivo, l’analisi tecnico-peritale diventa essenziale. Non basta richiamare una massima giurisprudenziale: occorre ricostruire la situazione economica dell’impresa al momento dell’erogazione e verificare se la banca avrebbe potuto o dovuto rilevare l’insostenibilità del credito.

Il ruolo degli Orientamenti EBA nella valutazione del merito creditizio

Gli Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti rappresentano oggi uno dei principali parametri tecnici per valutare la diligenza dell’intermediario finanziario.

Le linee guida impongono agli istituti di credito un approccio strutturato alla valutazione del merito creditizio, fondato non solo sui dati storici, ma anche su elementi prospettici. La banca deve verificare la capacità del debitore di rimborsare il finanziamento, analizzando il modello di business, i flussi di cassa, la sostenibilità del debito e la coerenza dell’operazione rispetto alla situazione aziendale.

Il merito creditizio non può essere valutato solo sulla base di garanzie disponibili o di automatismi documentali. La presenza di una garanzia pubblica, di una garanzia reale o di un fondo di copertura non sostituisce l’obbligo di valutare la capacità dell’impresa di restituire il finanziamento.

In questa prospettiva, gli Orientamenti EBA rafforzano il dovere della banca di agire come operatore qualificato, secondo criteri di prudenza, professionalità e controllo del rischio.

Analisi retrospettiva e analisi prospettica: due verifiche indispensabili

La valutazione del merito creditizio dovrebbe fondarsi su due livelli di analisi.

Il primo è l’approccio retrospettivo, basato sui dati storici dell’impresa. In questa fase vengono analizzati bilanci, centrale rischi, esposizioni bancarie, debiti tributari, debiti previdenziali, patrimonio netto, margini operativi, andamento dei ricavi e capacità storica di generare liquidità.

Il secondo è l’approccio prospettico, fondato sulla capacità futura di rimborso. In questo caso l’attenzione si sposta sui flussi finanziari attesi, sul piano industriale, sul budget di tesoreria, sulla sostenibilità delle rate e sull’effettiva possibilità dell’impresa di superare la crisi.

Un finanziamento può risultare anomalo quando manca una reale analisi prospettica. Se l’impresa non produce flussi sufficienti, non dispone di un piano credibile e presenta indicatori di insolvenza già evidenti, l’erogazione di nuova finanza rischia di aggravare la situazione invece di risolverla.

Finanziamenti garantiti e rischio di spostamento del rischio

Un profilo particolarmente delicato riguarda i finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche, come quelli collegati al Fondo di Garanzia per le PMI o al Medio Credito Centrale.

In alcuni casi, la nuova finanza può essere utilizzata non per sostenere un reale piano di sviluppo o risanamento, ma per ripianare esposizioni pregresse della stessa banca. Si pensi al caso in cui un finanziamento chirografario garantito venga impiegato per chiudere uno scoperto di conto corrente già esistente presso il medesimo istituto.

In queste situazioni, l’operazione deve essere analizzata con estrema attenzione. Il rischio è che la banca trasformi una propria esposizione rischiosa in una posizione apparentemente più protetta, trasferendo parte del rischio sulla garanzia pubblica o sulla collettività.

Non ogni operazione di consolidamento è abusiva. Tuttavia, quando il finanziamento non migliora realmente la situazione dell’impresa, non genera nuova liquidità utile alla continuità aziendale e serve solo a ristrutturare l’esposizione della banca, può emergere un profilo di criticità.

Art. 2035 c.c. e soluti retentio: quando la banca non può ripetere le somme

Uno degli aspetti più rilevanti delle recenti pronunce riguarda l’applicazione dell’art. 2035 c.c., cioè la disciplina della prestazione contraria al buon costume.

Normalmente, quando un contratto è nullo, chi ha eseguito una prestazione può chiederne la restituzione secondo le regole della ripetizione dell’indebito. Nel caso della concessione abusiva del credito, però, la Cassazione ha valorizzato un diverso scenario: se l’erogazione del finanziamento è contraria al buon costume economico, la banca può perdere il diritto di ottenere la restituzione delle somme erogate.

Si parla, in questo caso, di soluti retentio: chi ha ricevuto la prestazione può trattenerla, mentre chi l’ha eseguita non può chiederne la ripetizione.

Il concetto di buon costume non viene letto solo in senso morale tradizionale, ma anche come insieme di principi etici e di correttezza che regolano le relazioni economiche e di mercato. Finanziare un’impresa già decotta, contribuendo a ritardare l’emersione della crisi e ad aggravare il dissesto, può quindi essere valutato come una condotta incompatibile con tali principi.

Esclusione dallo stato passivo: l’impatto nelle procedure concorsuali

Nelle procedure concorsuali, l’effetto più significativo dell’abusiva concessione del credito può essere l’esclusione della banca dallo stato passivo.

Se il finanziamento viene considerato nullo e la prestazione è ritenuta irripetibile, la banca non può insinuare il proprio credito nella procedura per ottenere la restituzione del capitale erogato. Questo può incidere in modo rilevante sulla distribuzione dell’attivo e sulla tutela degli altri creditori.

Per la curatela, la contestazione dell’abusiva concessione del credito può quindi diventare uno strumento importante per verificare la legittimità delle domande di ammissione al passivo presentate dagli istituti finanziatori.

Per la banca, invece, il rischio è particolarmente elevato: non solo può perdere il diritto alla remunerazione del finanziamento, ma può vedersi negata anche la restituzione del capitale.

Adeguati assetti organizzativi: il nuovo parametro del merito creditizio

Il tema dell’abusiva concessione del credito si collega direttamente agli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dall’art. 2086 c.c. e dal Codice della Crisi d’Impresa.

L’impresa deve dotarsi di strumenti idonei a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale. Questo significa disporre di sistemi di controllo, flussi informativi, indicatori di performance, budget, rendiconti finanziari e strumenti previsionali.

Gli adeguati assetti non sono solo un obbligo interno dell’impresa. Diventano anche un elemento centrale nel rapporto con il sistema bancario. Una società che non è in grado di produrre dati affidabili, aggiornati e prospettici rischia di risultare non finanziabile.

Da qui nasce il concetto di unbankability: l’impresa priva di assetti adeguati, incapace di dimostrare la sostenibilità del debito e la continuità dei flussi, può incontrare crescenti difficoltà nell’accesso al credito.

Unbankability: quando l’impresa diventa non finanziabile

L’unbankability non indica soltanto la mancanza di garanzie patrimoniali. Riguarda la capacità dell’impresa di dimostrare al sistema bancario la propria affidabilità economica, organizzativa e prospettica.

Un’azienda può essere considerata non finanziabile quando:

  • non dispone di bilanci attendibili e aggiornati;
  • non ha un piano industriale credibile;
  • non produce flussi di cassa sufficienti;
  • presenta debiti tributari o previdenziali rilevanti;
  • non monitora tempestivamente gli indicatori di crisi;
  • non dispone di budget di tesoreria;
  • non è in grado di spiegare come utilizzerà la nuova finanza;
  • non dimostra la sostenibilità del rimborso;
  • non possiede adeguati assetti organizzativi e contabili.

In questo scenario, la banca non può limitarsi a valutare la presenza di garanzie. Deve comprendere se il finanziamento sia sostenibile e se l’impresa abbia concrete prospettive di continuità.

Il ruolo degli amministratori e degli organi di controllo

L’abusiva concessione del credito non riguarda solo la banca. Anche amministratori, sindaci e revisori hanno un ruolo decisivo.

Gli amministratori devono monitorare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, attivandosi tempestivamente in presenza di segnali di crisi. Gli organi di controllo devono vigilare sull’adeguatezza degli assetti e sulla corretta rilevazione degli squilibri.

Se l’impresa continua ad assumere nuovo debito quando la crisi è già irreversibile, il rischio non è solo quello dell’insolvenza. Possono emergere responsabilità per aggravamento del dissesto, ritardo nell’emersione della crisi e danno ai creditori.

La disponibilità di dati aggiornati e verificabili può quindi diventare un elemento difensivo. Al contrario, l’assenza di assetti adeguati può rendere più difficile sostenere che la crisi non fosse conoscibile.

Il criterio della differenza dei netti patrimoniali

Nei contenziosi legati all’aggravamento del dissesto, un tema tecnico ricorrente riguarda la quantificazione del danno.

Uno dei criteri utilizzati è quello della differenza dei netti patrimoniali, richiamato dall’art. 2486 c.c. Questo metodo consente di misurare il peggioramento della situazione patrimoniale dell’impresa tra il momento in cui avrebbe dovuto essere rilevata la causa di scioglimento o la crisi e il momento successivo in cui il dissesto si manifesta in modo definitivo.

L’analisi richiede una ricostruzione contabile accurata, basata su bilanci, situazioni infrannuali, scritture contabili, flussi finanziari, andamento dei debiti e documentazione bancaria.

Questo tipo di verifica è particolarmente importante quando si deve stabilire se la nuova finanza abbia contribuito ad aggravare il passivo o abbia solo temporaneamente mascherato una crisi già irreversibile.

Quali documenti analizzare in caso di abusiva concessione del credito

Per valutare una possibile abusiva concessione del credito è necessario ricostruire in modo completo la posizione dell’impresa al momento dell’erogazione.

I documenti più rilevanti sono:

  • contratti di finanziamento;
  • piani di ammortamento;
  • delibere bancarie di concessione del credito;
  • istruttorie interne della banca, ove disponibili;
  • bilanci degli ultimi esercizi;
  • situazioni contabili infrannuali;
  • centrale rischi;
  • estratti conto bancari;
  • affidamenti e scoperti di conto corrente;
  • documentazione relativa a garanzie pubbliche o private;
  • documenti MCC o Fondo di Garanzia;
  • piani industriali e budget;
  • rendiconti finanziari;
  • debiti tributari e previdenziali;
  • verbali del consiglio di amministrazione;
  • verbali del collegio sindacale o del revisore;
  • documentazione della procedura concorsuale;
  • domande di ammissione al passivo.

Senza una ricostruzione documentale completa, il rischio è quello di formulare contestazioni generiche, difficili da sostenere in sede giudiziale.

L’analisi econometrica nella verifica del merito creditizio

L’analisi econometrica consente di trasformare dati bancari e contabili in indicatori oggettivi.

Nel contesto dell’abusiva concessione del credito, l’attività tecnica può riguardare:

  • la sostenibilità del debito alla data di erogazione;
  • la capacità prospettica di rimborso;
  • l’evoluzione dei flussi di cassa;
  • il rapporto tra debito e patrimonio netto;
  • l’andamento del capitale circolante;
  • la presenza di insoluti, sconfinamenti o tensioni di liquidità;
  • il peso dei debiti tributari e previdenziali;
  • l’utilizzo effettivo della nuova finanza;
  • l’eventuale ripianamento di esposizioni pregresse;
  • l’aggravamento del passivo dopo l’erogazione;
  • la coerenza tra finanziamento e piano industriale.

Questa verifica è fondamentale sia per le curatele che contestano l’ammissione del credito bancario al passivo, sia per le imprese che devono dimostrare di possedere adeguati assetti e sostenibilità finanziaria.

Abusiva concessione del credito e azione revocatoria

Anche quando non ricorrono i presupposti per sostenere la nullità del finanziamento, possono residuare altri strumenti di tutela.

Uno di questi è l’azione revocatoria, che può essere valutata quando l’operazione ha prodotto un pregiudizio per i creditori e quando il soggetto finanziatore era consapevole dello stato di difficoltà dell’impresa.

La revocatoria e la nullità operano su piani diversi. La prima mira a rendere inefficace l’atto nei confronti della massa; la seconda incide direttamente sulla validità del contratto. In entrambi i casi, però, è necessario dimostrare in modo puntuale le condizioni economiche dell’impresa, la conoscibilità della crisi e gli effetti dell’operazione.

Per questo motivo, la strategia deve essere costruita integrando valutazione giuridica e analisi tecnico-contabile.

Imprese e banche davanti a un nuovo standard di controllo

L’evoluzione giurisprudenziale e regolamentare impone un nuovo standard di comportamento.

Per le banche, concedere credito significa documentare in modo rigoroso l’istruttoria, la valutazione del merito creditizio e la sostenibilità dell’operazione. La presenza di garanzie non basta a giustificare l’erogazione se l’impresa non ha capacità di rimborso.

Per le imprese, ottenere credito significa dimostrare affidabilità non solo patrimoniale, ma anche organizzativa. Budget, piani finanziari, controllo dei flussi e indicatori di crisi diventano strumenti indispensabili per dialogare con il sistema bancario.

Per i professionisti, infine, cresce il ruolo dell’analisi preventiva. Commercialisti, consulenti aziendali e legali devono poter contare su dati solidi, modelli previsionali e ricostruzioni documentali coerenti.

Il metodo Numetrica nell’analisi dell’abusiva concessione del credito

Numetrica opera nell’ambito dell’analisi econometrica applicata ai rapporti bancari e finanziari complessi. Lo Studio affianca avvocati, imprese, professionisti e procedure nella ricostruzione tecnica dei rapporti di credito, nella verifica del saldo reale e nell’analisi della sostenibilità economico-finanziaria.

Nei casi di abusiva concessione del credito, Numetrica può supportare il professionista nella ricostruzione della posizione dell’impresa alla data di erogazione, nell’analisi dei flussi finanziari, nella verifica del merito creditizio e nella quantificazione dell’eventuale aggravamento del dissesto.

L’attività tecnica può essere utile anche in chiave preventiva, per verificare la tenuta degli adeguati assetti, predisporre indicatori di monitoraggio e costruire modelli di controllo coerenti con le nuove esigenze del sistema bancario.

Numetrica non svolge attività legale, ma fornisce un supporto tecnico al legale, al commercialista e agli organi della procedura, mettendo a disposizione analisi verificabili, tracciabili e replicabili.

Conclusione: credito, crisi d’impresa e responsabilità tecnica

Le recenti pronunce della Cassazione confermano che la concessione del credito a imprese in crisi non può essere gestita con automatismi o istruttorie superficiali. Quando il finanziamento viene erogato senza una reale valutazione della sostenibilità, può diventare uno strumento di aggravamento del dissesto e generare conseguenze rilevanti sul piano civile, concorsuale e, nei casi più gravi, penale.

La nullità del finanziamento, l’irripetibilità delle somme e l’esclusione dallo stato passivo non sono effetti automatici, ma scenari che possono emergere solo dopo un accertamento rigoroso delle circostanze concrete.

Per questo motivo, l’analisi econometrica diventa decisiva. Serve a verificare se la banca abbia rispettato gli standard di diligenza richiesti, se l’impresa fosse realmente finanziabile, se gli adeguati assetti fossero presenti e se la nuova finanza abbia contribuito ad aggravare il dissesto.

Se sei un avvocato, un commercialista, un curatore o un’impresa e hai bisogno di valutare un caso di abusiva concessione del credito, Numetrica può effettuare una verifica tecnica della documentazione bancaria, contabile e finanziaria.

Per richiedere una consulenza o una pre-analisi della posizione è possibile contattare Numetrica ai seguenti riferimenti:

Numero unico: +39 335 216232
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